Presupposto fondamentale della successione legittima è
l'apertura della successione a seguito dell'evento rappresentato dalla morte del soggetto. Da tale momento e non prima, infatti, può aversi la chiamata del successore ed è solo in questo tempo che sussiste un erede, legittimato attraverso l'accettazione ad acquistare l'eredità ed a subentrare in locum et ius defuncti
nota1.
Il secondo presupposto è rappresentato
dall'appartenenza ad una determinata categoria di soggetti individuati dalla legge. L'ultimo elemento è rappresentato dalla
mancanza, in tutto o in parte, di un valido testamento che disponga, a titolo ereditario, delle sostanze del de cuius nota2.
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Note
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Così Cannizzo,
Successioni legittime e necessarie, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000, p.128.
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nota2
Per la verità quello che una certa parte della dottrina ha individuato come un ulteriore presupposto, ossia l'esistenza di un successibile, in realtà costituisce elemento per l'individuazione della fattispecie e per la relativa disciplina ma non un autentico presupposto per l'operatività della successione legittima, dal momento che nel nostro ordinamento un successibile è sempre individuato, anche solo nella misura in cui si procede alla devoluzione residuale allo Stato. Sul punto, v. Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.38.
top2Bibliografia
- CANNIZZO, Il contratto preliminare, Contratti in generale dir. da Cendon, III, 2000
- MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000