Codice Civile art. 484


SEZIONE II Del beneficio d'inventario (ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D'INVENTARIO)

1. L' accettazione col beneficio d' inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stesso tribunale.
2. Entro un mese dall' inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l' Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
3. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall' inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
4. Se l' inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
5. Se l' inventario è fatto dopo la dichiarazione, l' ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l' annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

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