La revoca del mandato



L'art. 1723 cod.civ. prevede, in linea generale, che il mandante abbia la possibilità di revocare il mandato. L'eccezionalità di una siffatta previsione rinviene giustificazione nella speciale natura del mandato, contratto nel quale assume una rilevanza peculiare l'interesse del mandante. Quello del mandatario è infatti ordinariamente limitato alla remunerazione del proprio operato (ad eccezione del mandato c.d. in rem propriam ) nota1. Se il mandato è irrevocabile, in quanto così convenuto dalle parti, il diritto di revoca può essere esercitato solo per giusta causa nota2. Diversamente il mandante deve risarcire i danni al mandatarionota3. Soltanto qualora l'irrevocabilità del mandato sia da collegarsi ad uno specifico interesse del mandatario, ulteriore rispetto al compenso per la propria opera (cosiddetto mandato in rem propriam ) o di terzi, si può dire che la revoca non abbia effettonota4.

Ai sensi dell'art. 1725 cod.civ. , quando il mandato è oneroso ed è stato conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, la revoca può essere esercitata anzitempo soltanto quando sussista una giusta causa nota5. Altrimenti il mandante dovrebbe rispondere dei danni nota6 : è tuttavia salvo il patto contrario (Pretura di Prato 11/02/98). Quando invece il mandato oneroso è stato concluso a tempo indeterminato, la revoca è senz'altro possibile, tanto ricorrendo una giusta causa, quanto ad libitum , indipendentemente da qualsiasi circostanza che la giustifichi. In quest'ultimo caso occorre soltanto che il mandante dia al mandatario un congruo preavviso, in difetto del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo al risarcimento dei danni nota7.

Gli effetti che si producono in esito alla revoca anteriore all'esecuzione dell'affare sono assimilabili a quelli, retroattivi, propri della risoluzione del contratto (Cass. Civ. Sez. III 5622/94).

L'art. 1726 cod.civ. specifica ulteriormente che la revoca del mandato collettivo non ha effetto se non è effettuata da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa nota8.

Che natura possiede la revoca del mandato che stiamo esaminando? Secondo la prevalente opinione nota9 non si tratterebbe di revoca in senso proprio (non essendo volta a togliere di mezzo un atto unilaterale: in questo senso ci si potrebbe esprimere in riferimento alla procura, non al mandato che è un contratto) bensì di ipotesi di recesso, la cui efficacia non si estrinseca direttamente nei confronti dell'atto, bensì degli effetti del medesimo. Essi vengono infatti eliminati ex nunc, non già retroattivamente, come invece accadrebbe se si trattasse di revoca in senso proprio nota10.

Il recesso viene consentito o quando il mandante abbia stimato come opportuno sottrarre al mandatario la cura dell'affare ovvero quando si verifichino fatti incompatibili con il mantenimento di un rapporto, che non può non avere connotazioni fiduciarie.

Note

nota1

Analogamente Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.463, per il quale "la ratio di questa regola riposa sul fatto che essendo diretto il mandato a realizzare un assetto di interessi il quale è destinato ad incidere economicamente soltanto sul mandante, il mandatario non ha uno specifico interesse al perseguimento di tale assetto."
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nota2

La giusta causa viene identificata nella "esistenza di fatti pregiudizievoli per il recedente, i quali non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Fatti che possono indifferentemente ricollegarsi ad inadempienze dell'altro contraente come invece ad eventi del tutto estranei alla condotta o alla sfera dello stesso" (Luminoso, cit., p.458 ed in senso adesivo Bavetta, Sulla revoca del mandante, in Scritti in onore di Pugliatti, Milano, 1978, p.118). Secondo l'opinione preferibile (Carnevali, voce
Mandato, in Enc.giur.Treccani, vol.XIX, p.10) deve ritenersi che la valutazione della giusta causa debba effettuarsi sia in senso oggettivo (ad esempio impossibilità a stipulare l'atto) sia in senso soggettivo (perdita di interesse del mandatario).
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nota3

In questo caso la dottrina parla di irrevocabilità relativa, poiché, in caso di violazione da parte del mandante dell'obbligo giuridico di non revocare il mandato, in assenza di giusta causa, il mandante stesso sarà tenuto solo a risarcire il danno subìto dal mandatario (configurandosi la condotta del mandante come inadempimento contrattuale), ma non potrà mai essere condannato in via giudiziaria a mantenere in vita il rapporto contro la propria volontà. Il mandatario, in altri termini, non potrà essere giudiziariamente reintegrato nel proprio incarico (Carnevali, cit., p.11 e Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.XX, 1964, p.133).
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nota4

In relazione a questa fattispecie taluno ritiene operante una irrevocabilità assoluta o reale, in forza della quale l'eventuale revoca pronunciata dal mandante (non più dominus incontrastato del contratto) è inefficace (Graziadei, voce Mandato, in Dig.disc.priv., sez.civ., vol.XI, 1994, p.181). In questi casi, infatti, la revoca è consentita solo se, a cagione della modifica di una situazione di fatto, il diritto del mandatario cessi, oppure se costui venga meno ad uno degli obblighi contrattualmente assunti (Baldini, L'estinzione del mandato: la revoca. Il mandato in rem propriam, in Il mandato, a cura di Alcaro, Milano, 2000, p.456).
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nota5

Anche questo caso viene configurato come ipotesi di irrevocabilità relativa: cfr. Baldini, cit., p.455.
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nota6

Sulla natura di questo risarcimento l'opinione maggioritaria (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ., it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.184; Bavetta, cit., p.92; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, t.3, Torino, 1968, p.616; Tucci, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, in Riv.dir.civ., 1967, I, p.243) è nel senso che si tratti di mero indennizzo da atto lecito dannoso, che "la legge, per ragioni squisitamente equitative pone a carico del mandante al fine di tenere indenne il mandatario da perdite economiche che derivano dal pentimento del mandante stesso" (Luminoso, cit., p.467).
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nota7

Conforme Baldini, cit, p.455.
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nota8

In presenza di mandato collettivo si ravvisa una ipotesi di irrevocabilità assoluta, ma si discute sugli effetti della revoca individuale (da parte del singolo mandante). Secondo l'opinione prevalente (Luminoso, cit., p.497 e Cormio, In tema di revoca del mandato collettivo, in Giur.it., I, 2,1959, p.873) essa sarebbe ammissibile, purché ricorra una giusta causa. L'effetto sarebbe quello di provocare lo scioglimento dell'intero rapporto ( contra Iudica, La responsabilità degli appaltatori riuniti nell'appalto di opere pubbliche, Padova, 1988, p.166, secondo il quale, invece, la revoca produrrebbe effetti nei confronti del solo recedente).
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nota9

Così la dottrina pressochè unanime: Minervini, cit., p.182; Mirabelli, cit., p.612; Luminoso, cit., p.453; Ferri, voce Revoca, in Enc.dir., vol.XL, 1989, p.197.
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nota10

Sul carattere differenziale tra revoca, (che agisce sull'atto con effetti ex tunc ), e recesso, destinato ad incidere sul rapporto, determinandone l'efficacia ex nunc, si veda Nanni, La revoca del mandato, Padova, 1992, p.16, il quale conclude per la sicura configurazione della revoca del mandato come recesso.
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Bibliografia

  • BALDINI, L'estinzione del mandato: la revoca. Il mandato in rem propriam, Milano, Il mandato, 2000
  • BAVETTA, Sulla revoca del mandante , Milano, Scritti in onore di Pugliatti, 1978
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • CORMIO, In tema di revoca del mandato collettivo, Giur.it., I, 1959
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • FERRI, Revoca, Enc.dir, XL, 1989
  • GRAZIADEI, Mandato, Dig.disc.priv., 1994
  • IUDICA, La responsabilità degli appaltatori riuniti nell'appalto di opere pubbliche, Padova, 1988
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1983
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NANNI , La revoca del mandato, Padova, VIII, 1992
  • TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, Riv.dir.civ., 1967

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