Estinzione del mandato



L'estinzione del mandato è anzitutto la conseguenza dell'applicazione della normativa in materia di contratto in genere: si pensi alla disciplina dettata dal codice civile in tema di nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione, mutuo dissenso, scadenza del termine di efficacia, verificazione dell'evento dedotto sotto condizione risolutiva nota1.

L'art. 1722 cod.civ. prevede alcune cause specifiche di estinzione, tipiche del mandato:

a) la scadenza del termine o il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale il mandato è stato conferito;

b) la revoca (espressa o tacita) da parte del mandante. Quando il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo (c.d. mandato in rem propriam ) la revoca è assoggettata ad una particolare disciplina (art. 1723 cod.civ. ), come d'altronde la revoca tacita (art. 1724 cod.civ. ) o quella afferente ad un affare specifico, conferita per un tempo determinato o indeterminato (art. 1725 cod.civ. );

c) la rinuncia del mandatario (cfr. anche l'art. 1727 cod.civ. );

d) la morte o l'incapacità sopravvenuta del mandante, salvi i casi in cui il mandato è qualificabile come rilasciato in rem propriam (art. 1723, II comma, cod.civ. ) oppure quando oggetto dell' incarico sia il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa che continui la sua attività ( ex n.1 art. 1722 cod.civ. );

e) la morte o l'incapacità sopravvenuta del mandatario. In questa ipotesi gli eredi ovvero il rappresentante o l'assistente che abbiano conoscenza del mandato devono avvertire prontamente il mandante, assumendo nel frattempo, nell'interesse di costui, i provvedimenti richiesti dalle circostanze (art. 1728 cod.civ. );

A queste cause occorre aggiungere il fallimento del mandatario che, ai sensi dell'art. 78 l.f., produce l'estinzione del mandato nota2.All'esito della riforma della legge fallimentare entrata in vigore il 1 gennaio 2008 il fallimento del mandante non è invece più considerato come causa di scioglimento automatico del contratto. L'ipotesi deve infatti reputarsi disciplinata dalla regola generale di cui all'art.72 l.f.. In ogni caso il III comma del riferito art. 78 l.f. prescrive che, nell'ipotesi in cui il curatore abbia a subentrare nel contratto, il credito del mandatario dovrà essere trattato ai sensi dell'art.111, I comma, n.1, l.f. .

L'art. 1730 cod.civ. prescrive che, salvo patto contrario, il mandato conferito a più mandatari congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione riguarda uno soltanto di essi.

Assai rilevante infine è il modo di disporre dell'art. 1729 cod.civ. , ai sensi del quale gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

Note

nota1

Si parla (Dominedò, voce Mandato, in N.mo Dig.it., p.132; Graziadei, voce Mandato, in Dig.disc.priv., p.180; Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, p.10) a questo riguardo di cause generali di estinzione (o di scioglimento) del mandato, applicabili in quanto ipotesi previste per tutti i rapporti contrattuali in generale, per le quali "il legislatore ha ritenuto superfluo richiamarle specificamente" (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VIII, 1957, p.223).
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nota2

La previsione di apposite cause speciali di estinzione del mandato non dovrebbe tuttavia condurre a ritenere inderogabile e non modificabile pattiziamente la disciplina prevista dalla legge (per esempio escludendo l'operatività di alcune cause di scioglimento), a meno che queste "facciano capo ad interessi valutati come indisponibili dal sistema positivo o da ragioni di ordine pubblico" (Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.441). Dovranno, perciò, considerarsi tassative ed inderogabili le ipotesi di c.d. irrevocabilità reale del mandato (regolate dagli artt.1723, II comma e 1726 cod.civ.), nonché le norme relative al fallimento ed al principio di libera recedibilità unilaterale nei rapporti a tempo indeterminato.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • GRAZIADEI, Mandato, Dig.disc.priv., 1994
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957

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