Il patto di non concorrenza



Il patto di non concorrenza corrisponde alla convenzione con la quale una delle parti si obbliga nei confronti dell'altra a non svolgere un'attività specifica allo scopo di non determinare a carico di quest'ultima una perdita di clientela.

Le forme che esso può assumere sono variabili: si va dal divieto predetto a quello di non vendere determinati prodotti o all'imposizione di acquistarli soltanto da un certo fornitore (Cass. Civ. Sez. I, 1214/77 ).

E' evidente che, per lo più, una siffatta stipulazione si giustifica in esito alla cessazione di un rapporto tra le parti in forza del quale l'obbligato aveva contatti con i clienti dell'altra parte. Si pensi al rapporto di lavoro subordinato o di agenzia: il piazzista dipendente o l'agente di commercio che provvedono a contattare e a promuovere i prodotti dell'imprenditore, una volta terminato
il rapporto con quest'ultimo potrebbero sfruttare la conoscenza della clientela per stornarla a proprio favore.

Il patto di non concorrenza viene altresì in considerazione quando viene ceduta o affittata l'azienda in funzione di tutela dell'avviamento.

Se colui che cede un ristorante ne aprisse un altro a cento metri di distanza, appare evidente che potrebbe in concreto sviare tutta o quasi la clientela che costituisce l'elemento principale di valorizzazione del compendio aziendale ceduto.

La legge prende a vario titolo in considerazione il patto di non concorrenza: il problema è quello di contemperare gli opposti interessi delle parti.
Da un lato l'interesse dell'imprenditore o del preponente al mantenimento della clientela, dall'altro quello del prestatore di lavoro subordinato e dell'agente a non subire lesioni o eccessive compressioni della propria libertà negoziale.

Spesso il patto di non concorrenza si risolve in una convenzione limitativa della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi: come tale, quando fosse contenuto nell'ambito di un contratto predisposto da uno soltanto dei contraenti, non potrebbe sottrarsi alla speciale disciplina di cui all'art. 1341 cod.civ. quale clausola vessatoria nota1.

Quanto alle ipotesi assunte in espressa considerazione dalla legge, è possibile fare riferimento ai casi che seguono.

L'art. 2125 cod.civ. prevede che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell' attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il
vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo
. Quanto alla durata, il II° comma della disposizione in esame prescrive che essa non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura riferita.

L'art. 1751 bis cod.civ. dispone a propria volta che
il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

In materia di cessione di azienda il I° comma dell'art. 2557 cod.civ. prescrive che il cedente deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Note

nota1

In tal senso Algardi, Brevi note in tema di approvazione scritta del patto di non concorrenza, in Giust.civ., vol. I, 1977, p. 1399. In giurisprudenza si veda Tribunale di Roma, 21-12-1988.
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Bibliografia

  • ALGARDI, Brevi note in tema di approvazione scritta del patto di non concorrenza, Giust.civ., I, 1977

Prassi collegate

  • Quesito n. 126-2015/I, S.r.l. e clausole sul divieto di concorrenza

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