Divieto di alienazione



Ai sensi dell'art. 1379 cod.civ. il divieto di alienare stabilito convenzionalmente produce effetto solo tra le parti che lo hanno stipulato e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Il patto di non alienare origina un vincolo obbligatorio unicamente fra le parti che l'hanno convenuto, senza che esso possa sortire efficacia alcuna per i terzi.

Se Tizio si obbliga nei confronti di Caio a non cedere l'appartamento posto in Roma alla Via Appia per anni cinque e, dopo un solo anno, lo vende a Sempronio, Caio non può rivolgersi a costui allo scopo di infirmare l'atto. Il divieto di alienazione non possiede cioè alcuna opponibilità al terzo, né alcuna efficacia esterna o reale, avendo una portata meramente interna nota1. La vendita effettuata a Sempronio è dunque perfettamente valida ed efficace anche se costui conosceva l'esistenza del patto. Caio avrà a disposizione, quale unico rimedio alla violazione dell'obbligo di non alienare, l'azione di risarcimento dei danni, da svolgere nei confronti di Tizio (Cass. Civ. Sez. I, 5958/85). E' evidente che, nell'ipotesi in cui, al contrario, la convenzione in esame possedesse una valenza anche esteriore, in breve tempo si determinerebbe una serie di intollerabili vincoli per il traffico giuridico.

L'efficacia meramente interna del patto non impedisce ovviamente che l'erede di colui che vi è vincolato sia parimenti tenuto a rispettarlo, proprio in quanto successore a titolo universale. Il principio degli effetti interni del patto è inderogabile e può riguardare qualsivoglia specie di alienazione: totale o parziale, onerosa o gratuita (pur non potendo ovviamente essere riferita alla successione a causa di morte: art. 458 cod.civ. ). Essa non riguarda soltanto le alienazioni afferenti alla proprietà: vale per ogni cessione relativa a diritti disponibili, reali o personali, al credito nota2 ; può essere riferita anche all'apposizione di un vincolo di destinazione ad un bene (Cass. Civ. Sez. I, 3082/90). Ad analoghi limiti cronologici è stato ritenuto anche il mandato irrevocabile ad alienare in rem propriam (Cass. Civ. Sez. II, 30246/2019).

L'efficacia meramente obbligatoria non costituisce l'unico limite del patto di non alienazione: l'art. 1379 cod.civ. fa riferimento al fatto che il divieto debba essere contenuto in convenienti limiti di tempo e rispondere ad un apprezzabile interesse delle parti.

Quanto alla limitazione cronologica, prescindendo da ipotesi specifiche (si veda ad esempio il divieto di alienazione di cui al III comma dell'art. 965 cod.civ. in tema di enfiteusi) la legge non prevede alcun termine particolare. Deve comunque trattarsi di un periodo di tempo di durata non eccessivamente lungo, la cui commisurazione deve ritenersi ancorata all'interesse della parte che si giova del patto. Tale aspetto parrebbe essere sfuggito alla S.C., la quale ha fatto riferimento alla norma in esame allo scopo di giustificare il vincolo posto ad un alloggio destinato a portineria in uno stabile condominiale (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26980 del 17 settembre 2022).

Quanto al requisito dell' interesse di una delle parti della convenzione di cui all'art. 1379 cod.civ., la disposizione stabilisce che deve essere "apprezzabile" nota3. L'apprezzabilità qui sembra evocare la non capricciosità dell'intento, concetto quantomeno affine, se non coincidente, con quello di "interesse meritevole di tutela" di cui all'art. 1322 cod.civ.. Il punto non è di agevole messa a fuoco. In particolare, aderendo alla concezione nota4 in base alla quale la meritevolezza di tutela consisterebbe nel semplice intento delle parti di dotare l'accordo di una tutela giuridica (di "giuridicizzare" la convenzione, altrimenti irrilevante per il diritto), non si potrebbe sottoporre a critica la volontà delle parti, una volta che fosse assodato che le medesime abbiano voluto costruire la pattuizione come vincolante. Sembrerebbe dunque da escludersi, secondo questa idea, che il giudice possa sindacare l'apprezzabilità nel merito, intesa cioè come giudizio ulteriore rispetto al mero accertamento di un serio intento della parte di obbligarsi giuridicamente. Da questo punto di vista è comunque da osservare come l'introduzione dell'art. 2645 ter cod.civ., portante l'istituto degli atti negoziali di destinazione per realizzare finalità meritevoli di protezione, possa in concreto sostanziarsi nella costituzione di vincoli di inalienabilità opponibili erga omnes in conseguenza dell'adozione della formalità della trascrizione (Tribunale di Reggio Emilia, 26/03/2007 ).

E' il caso di rilevare che la legge predispone strumenti diversi dal divieto di alienazione qui in parola, dotati intrinsecamente di una maggior efficacia onde impedire la (ulteriore) alienazione di un diritto su un bene: si pensi al patto di riscatto che può essere apposto alla vendita (art. 1500 cod.civ. ), connotato da un'efficacia esterna, opponibile anche ai terzi.

Note

nota1

Camardi, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Torino, 1999, p. 636; Bocchini, Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, Napoli, 1977, pp. 50 e ss.
top1

nota2

In tal senso Funajoli, voce Divieto di alienazione (dir.priv.), in Enc.dir., vol. XIII, p. 404. Contra Bocchini, cit., p. 104, il quale ritiene che tale disposizione non abbia portata generale, poichè si riferisce soltanto alle limitazioni pattizie del potere di disposizione del proprietario.
top2

nota3

Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1984, p. 317, precisa che è "apprezzabile" anche un interesse indiretto (rivolto cioè a procurare beneficio a un diritto altrui), ovvero un interesse non patrimoniale, morale o affettivo.
top3

nota4

Sostengono questa tesi Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 762; La Porta, Il problema della causa del contratto, vol. I, Torino, 2000, p. 30.
top4

Bibliografia

  • BOCCHINI, Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, Napoli, 1977
  • CAMARDI, Dei contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • FUNAIOLI, Divieto di alienazione ( dir. priv.), Enc.dir., XIII, 1964
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LA PORTA, Il problema della causa del contratto, Torino, I, 2000
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980

Prassi collegate

  • Quesito n. 357-2014/C, Atto di donazione sottoposta alla condizione risolutiva della alienazione del bene donato a terzo non gradito

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Divieto di alienazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti