L'offerente può anche
obbligarsi a mantenere ferma la proposta per un certo tempo invitando, ad esempio, la controparte ad esprimersi in un certo periodo di tempo senza poter fare offerte ad altri; in tal caso
l'offerta non può essere revocata fino allo spirare del termine (proposta irrevocabile: art.
1329 cod.civ. ). Se l'irrevocabilità della proposta per un certo periodo è frutto di una
dichiarazione unilaterale dell'offerente si ha la proposta irrevocabile, la quale non si estingue neppure per effetto della morte del proponente (Cass. Civ., Sez. II,
13776/2014).
Da questa figura si distinguono fattispecie negoziali unilaterali dotate di compiutezza, nonché pattuizioni quali l'opzione, con la quale le parti si accordano affinchè una di esse resti vincolata dalla proposta per un certo tempo (art.
1331 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. III,
10777/93; Cass. Civ. Sez. II,
3850/79 ).
Vedremo meglio la differenza tra queste due ipotesi in sede di analisi degli altri vincoli preliminari: fin d'ora possiamo tuttavia dire che a livello di efficacia temporale
la proposta irrevocabile, per essere valida come tale, deve essere contenuta entro limiti di tempo nota1. Diversamente l'ultimo comma dell'art.
1331 cod. civ. prevede che il termine possa essere fissato dal giudice ( Cass. Civ. Sez. Unite,
2103/75 ).
Al contrario,
il patto di opzione può essere contratto anche senza limiti di tempo.Si noti che il patto di opzione può essere concluso anche per il tramite dello schema di cui all'art.
1333 cod. civ., importando l'assunzione di un vincolo a carico del solo proponente.
E' discusso se la proposta irrevocabile, intesa come obbligazione contenuta nell'ambito delle condizioni generali di contratto predisposto da una sola parte, possa rivestire carattere di
clausola vessatoria. Il problema viene per lo più risolto negativamente
nota2: farebbe difetto, nella specie, stante la natura di atto prenegoziale della proposta, il requisito della conclusione del contratto che costituisce il presupposto dell'applicabilità degli artt.
1341,
1342 cod. civ..
A questa impostazione si è replicato
nota3 considerando da un lato che la proposta irrevocabile potrebbe in concreto risolversi in clausole con effetti ulteriori rispetto al mero vincolo da essa scaturente ( quali ad esempio limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni: cfr. Cass. Civ. sez. III,
4319/76 ), dall'altro che la natura preparatoria di un contratto già vincolante per il contraente non predisponente ripropone comunque le ragioni di tutela che sottostanno agli artt.
1341 e
1342 cod. civ., indipendentemente dal fatto che non si tratti di un contratto ancora concluso
nota4.
Note
nota1
Così la dottrina dominante: Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991, p.64; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 1990, p.38; Ravazzoni, La formazione del contratto, Milano, 1966, p.241; Forchielli, Patto d'opzione e condizione potestativa, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948, p.796.
top1nota2
Al riguardo cfr. Cass. Civ. Sez. III,
3781/74.
top2nota3
Di Majo, Proposta irrevocabile e condizioni generali di contratto, in Foro it., vol.I, 1975.
top3nota4
Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Il contratto in generale, t.2, in Trattato di dir.priv., Torino, 2000, p.196; Auletta, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, Milano, 1979, vol. I, p. 28.
top4Bibliografia
- AULETTA, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza,, Milano, Le condizioni generali di contratto, I, 1979
- CATAUDELLA, I contratti.Parte generale, Torino, 1990
- DI MAJO, Proposta irrevocabile e condizioni gener.contr., Foro it., I, 1975
- FORCHIELLI, Patto d'opzione e condizione potestativa, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948
- RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, I, 1966
- REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000
- TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progres. del contratto, Milano, 1954