Massima
1° pubbl. 9/09
Nelle società di persone la decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato non deve necessariamente risultare da verbale redatto da notaio e depositato ed iscritto nel registro imprese a norma dell’art.
2436 cod. civ..
La disposizione di cui al comma 3 dell’art.
152 l.f., nella parte in cui impone l’intervento del notaio per la verbalizzazione sia delle “decisioni” che delle “deliberazioni”, appare infatti unicamente volta a chiarire che, con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 del detto art.
152 l.f. (società di capitali), la forma notarile è necessaria in ogni caso: decisione assunta in forma collegiale, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ovvero decisione assunta in forma non collegiale.