P.A.2 - Legittimità della adozione di un’unica decisione di approvazione di più domande di concordato tra loro alternative


Massima

1° pubbl. 9/09

Si ritiene legittimo adottare con un’unica decisione o deliberazione più domande di concordato tra loro alternative, purchè la scelta di presentazione dell’una o dell’altra domanda non sia rimessa al mero arbitrio del presentatore ma sia legata al verificarsi di determinati presupposti oggettivi (ad esempio fattibilità tecnica, consenso preventivo di una o più categorie di creditori: banche od altri, ecc.).
Appare infatti meritevole di tutela l’interesse della società ad adottare una procedura economica, quale quella dell’unica delibera, in un momento in cui non si siano ancora verificati i presupposti oggettivi che consentano l’esatta definizione di una sola domanda di concordato.

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