Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 152


PROPOSTA DI CONCORDATO
1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
(Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'art. 135, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
(Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'art. 135, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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