Opponibilità del patto di riserva della proprietà nella vendita



L'art. 1524 cod.civ. disciplina le condizioni di opponibilità ai terzi del patto di riserva della proprietà. Il I comma si riferisce ai creditori dell'acquirente, mentre il II comma riguarda gli aventi causa dall'acquirente relativamente ad una speciale categoria di beni, vale a dire macchine (intese come macchinario industriale) di prezzo superiore alle lire trentamila. Infine il III comma compie un generico rinvio alla salvezza delle disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri, evocando la disciplina della trascrizione. Nulla viene detto espressamente per quanto attiene ai beni immobili.

Riprendendo da principio la disamina della norma citata, viene affermata l'opponibilità della riserva della proprietà ai creditori dell'acquirente, soltanto se essa risulta da atto scritto avente data certa anteriore a quella del pignoramento. Se Tizio vende un bene a Caio riservandosene la proprietà, in tanto Tizio potrà far valere il relativo patto nei confronti dei creditori di Caio che hanno intrapreso azioni esecutive intese a colpire il patrimonio del proprio debitore, in quanto esso risulti da una convenzione stipulata per iscritto e dotata di una data certa ex art. 2704 cod.civ. precedente l'inizio dell'esecuzione nota1 . Il II comma dell'art.1524 cod.civ. è soltanto apparentemente stravagante, assumendo in considerazione una specifica tipologia di beni quali il macchinario industriale. In effetti è proprio in relazione alle macchine che la vendita rateale con riserva della proprietà ha assunto un notevole rilievo pratico ed economico, specialmente tenuto conto delle speciali disposizioni di legge volte ad agevolare i finanziamenti intesi all'acquisto di tali beni (cfr. la c.d. legge Sabatini n.1329 del 1965 ). V'è di più: non a caso l'art.2762 cod.civ. prevede, in considerazione della causa del credito del venditore di macchine, un privilegio speciale sul macchinario, sia pure subordinato alla permanenza degli speciali requisiti di cui alla stessa norma, nonché a quelli di cui al II comma dell'art. 1524 cod.civ. , disposizione espressamente richiamata (trascrizione nell'apposito registro un tempo tenuto presso il Tribunale, ora presso il Registro delle Imprese, mantenimento del macchinario in un determinato ambito territoriale).

Infine, come accennato, l'art. 1524 cod.civ. fa salve, per i beni mobili registrati, le disposizioni relative alla effettuazione della pubblicità, facendo intendere (pur dovendosi rilevare il difetto di specifiche norme in materia) che l'opponibilità del patto di riservato dominio ai terzi subacquirenti sia subordinata alla risultanza della medesima negli appositi registrinota2 .

Per i beni mobili non registrati è appena il caso di osservare che la regola "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 cod.civ. comunque vale a precludere ogni rilevanza della riserva di proprietà al subacquirente di buona fede che abbia acquistato il bene in base a titolo astrattamente idoneo nota3 .

Cosa dire per i beni immobili?

Manca in materia di trascrizione una norma che assuma in considerazione l'argomento che, comunque, sarà assoggettato ad apposita separata analisi.

Note

nota1

Nessuna particolare tutela è invece accordata ai creditori del venditore, "giacché a seguito della stipulazione del contratto e della consegna la cosa ha cessato di far pare dei beni su cui può esercitarsi la garanzia" (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.178). Una indicazione in tal senso infatti si deduce dall'art.73 l.f., ai sensi del quale il fallimento del venditore non è causa di scioglimento della vendita, la quale sarà opponibile ai creditori del venditore che non potranno espropriare la cosa, nonostante sia ancora di proprietà del venditore (Luminoso, La compravendita, Torino, 1991, p.145).
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nota2

La norma istituisce una particolare forma di pubblicità che impone al terzo acquirente l'onere di accertamento e rende irrilevante la sua eventuale buona fede (Rubino, La compravendita, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.592 parla in proposito di pubblicità costitutiva). La norma prescinde dallo stato soggettivo dell'acquirente, per cui si ritiene che, in mancanza della speciale pubblicità, la riserva non sia opponibile neppure agli acquirenti di mala fede (Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.440 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.106).
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nota3

Si deve cioè ritenere che, argomentando a contrariis dall'art. 1524 cod.civ. , se la vendita abbia ad oggetto beni mobili che non siano macchinari, l'opponibilità agli aventi causa è regolata dalle norme generali (Carpino, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita di eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.326).
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Bibliografia

  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • LUMINOSO, La compravendita: corso di diritto civile, Torino, 1991
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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