Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 73


VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'
1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può
subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il
prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo
il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.
2. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
(Articolo prima modificato dall'art. 60, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi così sostituito
dal comma 9 dell'art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 73"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti