Legge regionale del 1986 numero 13 art. 2


LIQUIDAZIONI A CANONE ENFITEUTICO
1. Salvo quanto stabilito dal precedente articolo, qualora il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni preveda per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore alle lire cinquantamila, può essere stabilito dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore competente per materia, se delegato, su richiesta del Comune, il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.
2. Qualora il canone sia superiore alle lire cinquantamila ed inferiore alle centomila, il pagamento potrà essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento del canone imposto, in sede di legittimazione di occupazioni abusive, al sensi dell'art. 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

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