Legge regionale del 1986 numero 13 art. 9


CHIUSURA DELLE OPERAZIONI
1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione alle precedenti collegata, si procede per ogni singolo Comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla formale archiviazione della relativa pratica.
2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, che non abbia carattere autorizzativo o di vera ricognizione ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, viene pubblicato all'albo pretorio del Comune e diviene definitivo ove entro trenta giorni non siano presentati reclami ed opposizioni; copia dei reclami od opposizioni indirizzati al commissario, è inviata alla Regione ed al Comune interessato.
3. La riapertura delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d'ufficio della Regione o su richiesta del commissario.
4. A tal fine e per ogni altra esigenza, tutti gli atti d'archivio del servizio usi civici della Giunta Regionale sono a disposizione del commissario.

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