Legge regionale del 1986 numero 13 art. 1


AFFRANCAZIONE
1. I terreni contemplati dai successivi secondo e terzo comma sono considerati a tutti gli effetti affrancati dal gravame d'uso civico.
2. I progetti di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, già vistati dal commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che non abbiano avuto totale o parziale esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, all'entrata in vigore della presente Legge, sono dichiarati decaduti per le parti afferenti ai terreni per i quali è stato previsto un canone enfiteutico annuo di affrancazione di cui all'art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, inferiore alle lire diecimila.
3. Parimenti non si procederà alla liquidazione degli usi civici su terreni alieni per i quali deve essere ancora formalizzato il progetto di liquidazione, qualora il canone enfiteutico annuo di affrancazione sia previsto in misura inferiore alle lire ventimila.
4. Il relativo decreto dichiarativo, pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, diviene definitivo qualora non siano state prodotte opposizioni da parte del Comune o dei cittadini.
5. In caso di presentazione di opposizioni nel suindicato periodo di pubblicazione, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente in materia, se delegato, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52, adotta le definitive determinazioni.

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