Legge regionale del 1986 numero 13 art. 5


REGOLARIZZAZIONE
1. La Giunta Regionale può, in via alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, autorizzare la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 4, secondo comma, della Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 52.
2. Qualora trattisi di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d'uso civico comunali, frazionali o delle associazioni contigui ai terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su proposta del consiglio comunale da parte del Presidente della giunta regionale, o dell'Assessore competente per materia, se delegato, e per i beni frazionali e dell'associazione, della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata.
3. In vista dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi viene chiesto l'avviso del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dall'avviso.

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