Legge del 1994 numero 724 art. 14


Perequazione automatica delle pensioni
Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1994 numero 724 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti