Legge del 1994 numero 724 art. 3


Ospedali
[Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali] Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996).
[Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni] (Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996).
[Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti] (5/a).
Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica.
Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con D.P.R. 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purché diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con D.P.R. 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario.
Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. [Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale].
Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.
Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presìdi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.
Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

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