Legge del 1994 numero 724 art. 6


Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi
La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.
Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.
Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.
L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 4 e 6
A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico».

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