Legge del 1994 numero 724 art. 1


Capo I - Disposizioni in materia sanitaria
Esenzioni.

Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537), le parole «lire 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni».
Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola «100.000» è sostituita dalla seguente «70.000».
Sostituisce il comma 16 dell'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537).
È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel D.M. 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.

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