Legge del 1994 numero 724 art. 18


Condono previdenziale ed assistenziale
I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14, L. 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, né del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, è ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, di lire 200 miliardi.
Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.
I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.
I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.
L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.
Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate (49/cost).

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