Legge del 1983 numero 217 art. 8


Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse
e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi,
sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive
indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni
derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal
vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le
case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i
comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività
turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e
utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo
predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni
provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto
previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi
le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal
fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto
territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni
diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e
ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e
loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del
proprietario solo se viene comprovata la non convenienza
economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione
di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e
opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della
scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la
rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di
inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani
urbanistici.

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