Legge del 1983 numero 217 art. 10


Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello
nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad
esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le
modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al
comma precedente, assicurando che le attività medesime siano
esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

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