Legge del 1983 numero 217 art. 9


Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività,
ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti,
secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1084.
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad
autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte
del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti
con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella
agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere
posseduti dal direttore tecnico.
(Omissis) (Comma abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112).
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco
nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni
relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni (Comma così modificato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112).
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli
uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una
apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o
simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la
denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a
Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al
secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai
sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Comma così sostituito dall'art. 11, l. 29 dicembre 1990, n.428).

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