Legge del 1983 numero 217 art. 4


Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle
risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
costituzione di <> (APT), quali
organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia
amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali
turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli
strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro
collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di
coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza
in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti
locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli
operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle
organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero,
nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco
operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad
istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica
denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche
agli uffici di informazione promossi dalle <> sulla base
delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale
confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente
legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente
debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali
sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1983 numero 217 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti