Legge del 1983 numero 217 art. 5


Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di
strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in
una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11
giugno 1971, n. 426.
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata
domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede
legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività
commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente (Lettera così sostituita dall'art. 3-ter, d.l. 26 gennaio 1987,
n. 9, conv. in l. 27 marzo 1987, n. 121);
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività
di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione su loro domanda.

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