Legge del 1970 numero 1138 art. 7


La misura dei canoni così come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sarà applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge (Con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (Gazz. Uff. 13 marzo 1974, n. 69) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 3 della L. 18 dicembre 1970, n. 1138 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941).

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