Legge del 1970 numero 1138 art. 3


Le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.
Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate (Con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (Gazz. Uff. 13 marzo 1974, n. 69) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 3 della L. 18 dicembre 1970, n. 1138 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941).

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