Legge del 1970 numero 1138 art. 5


Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non può essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla L. 1° luglio 1952, n. 701 (Con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (Gazz. Uff. 13 marzo 1974, n. 69) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 3 della L. 18 dicembre 1970, n. 1138 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941).

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