Legge del 1970 numero 1138 art. 8


Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni già scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge (Con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (Gazz. Uff. 13 marzo 1974, n. 69) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 3 della L. 18 dicembre 1970, n. 1138 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941).

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