Legge del 1913 numero 89 art. 92


1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
3. I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

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