Legge del 1913 numero 89 art. 22




1. Il patrimonio del Fondo è costituto dai contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 139, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 139, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 139, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 139, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21 (70), fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 139, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.
(Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182)

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