Legge del 1913 numero 89 art. 158-sexies


1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.
4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale.
5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non è revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare.
7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
8. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonchè al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto.
9. In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.
(Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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