Legge del 1913 numero 89 art. 150-bis


1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.
2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato.
3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione.
4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti.
5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità con un componente della Commissione già in carica, l'eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.
6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilità.
7. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianità, è escluso il meno anziano di età.
8. Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione è il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.
9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative.
10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonchè alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione.
(Articolo aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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