Legge del 1913 numero 89 art. 122


1. Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico Ministero.

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