Legge del 1913 numero 89 art. 121


1. Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

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