Legato dell'usufrutto universale in favore del legittimario accompagnato da legato della nuda proprietà ad altro soggetto. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28962 del 18 ottobre 2023)
Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all’eredità. Conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ex art. 551 cod.civ., che presuppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre l’ipotesi di cui all’art. 550, comma 2, cod.civ., prospettandosi pertanto, al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.