Legato dell'usufrutto universale in favore del legittimario accompagnato da legato della nuda proprietà ad altro soggetto. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28962 del 18 ottobre 2023)

Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all’eredità. Conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ex art. 551 cod.civ., che presuppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre l’ipotesi di cui all’art. 550, comma 2, cod.civ., prospettandosi pertanto, al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è legare al legittimario l'usufrutto generale parallelamente istituendo un altro soggetto erede, altra cosa è, invece, introdurre accanto al primo legato avente ad oggetto l'usufrutto, un ulteriore legato riguardante la nuda proprietà in favore di altro beneficiario. In quest'ultimo caso, infatti, occorre pur sempre individuare un erede. In difetto di previsione testamentaria, costui non potrà non essere istituito per legge secondo le regole della successione ab intestato. Ne discende che, nel caso di specie, dovendo l'erede essere individuato nello stesso legittimario cui era stato attribuito il legato di usufrutto, costui si trova nella condizione di cui all'art.550 cod.civ., norma che introduce la dinamica della c.d. "cautela sociniana". Nessun legato sostitutivo della legittima, dunque.

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