Legato in sostituzione di legittima. Può il creditore agire in surrogatoria? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1996 del 2 febbraio 2016)

In tema di legato in sostituzione di legittima, integrando la mancata rinuncia al lascito un atto di gestione del rapporto successorio da parte del beneficiario, confermativo ex lege della già realizzata attribuzione patrimoniale, è inammissibile l'azione surrogatoria proposta dal creditore dell'istituito per ottenere la legittima, postulando tale azione l'inerzia del debitore, quale comportamento omissivo o, quantomeno, insufficientemente attivo, che va esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni creditorie, attraverso cui il debitore manifesti (come nella specie) la volontà di gestire il proprio patrimonio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della protezione della legittima, del debitore che rinunzi a far valere l'azione di riduzione ovvero che non esprima la propria rinunzia al legato sostitutivo di legittima allo scopo di proporre l'azione di riduzione è specialmente delicato, dal momento che riguarda situazioni giuridiche soggettive di carattere squisitamente personale. In tale ambito si pone la pronunzia in esame, mediante la quale si nega che il creditore possa sostituirsi al proprio debitore, asseritamente inerte, allo scopo di porre in essere l'atto rinunziativo prodromico all'esercizio dell'azione di riduzione. Singolare tuttavia è il percorso logico della Corte, dal sapore vagamente artificiale. Il legatario che non rinunzia non è inerte, ma "attivo" in quanto in effetti evidenzia la volontà dello stesso di conservare il lascito testamentario. Ne discende la non esperibilità del rimedio, che ha quale punto di riferimento, un contegno omissivo nella specie insussistente.

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