Legato in sostituzione di legittima ed intenzione del testatore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23371 del 3 novembre 2014)

Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità; tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame assume in considerazione un problema di ermeneutica testamentaria. Come interpretare le parole del testatore in base alle quali da un lato era stato attribuito alla moglie il diritto di usufrutto "di tutte le mie proprietà personali ed ogni credito di qualsiasi natura da me vantato a qualunque titolo", dall'altro era stato previsto un diritto di prelazione a favore dei fratelli per il caso di vendita della quota societaria di cui era titolare?
Secondo la Corte d'Appello, sulla scorta del fatto che il de cuius aveva disposto di tutte le proprie sostanze precludendo l'apertura della successione legittima sull'eventuale residuo, sarebbe emersa sia la volontà di soddisfare la coniuge con un legato sostitutivo della porzione legittima, sia quella di vincolare soltanto i figli, titolari della nuda proprietà, all'efficacia obbligatoria della prelazione.

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