Cass. civile, sez. II del 2015 numero 23014 (11/11/2015)



In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto. Pertanto ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, ricavabili aliunde; non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera.

Nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da definirsi (come il suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta ex art. 602 c.c. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606, comma II, c.c..

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