L'azienda



L'art. 2555 cod.civ definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.Importante è la distinzione tra impresa ed azienda: tra l'aspetto dinamico (impresa, intesa come attività espletata dal soggetto imprenditore) e quello statico (azienda, intesa come insieme dei mezzi di cui si avvale l'imprenditore) nota1.

Nel codice civile non v'è un'esplicita definizione dell'impresa, essendo invece descritto nell'art. 2082 cod.civ. l'imprenditore come il soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (es.: agricoltore, industriale produttore, vettore, etc.). A propria volta è rimarchevole osservare come la nozione di imprenditore, che dal punto di vista civilistico non può prescindere dalla azienda, non pare altrettanto legata a tale aspetto per quanto concerne alla portata tributaristica (cfr. art. 51 TUIR). E' stato pertanto qualificato come imprenditore anche chi venda ripetutamente e non occasionalmente sul portale Ebay (CTP Roma, Sez. LIX, sent. n. 7290/2015).

Secondo l'opinione preferibile l'azienda è appunto il mezzo per il cui tramite l'imprenditore svolge la propria attività. L'impresa, dunque, è l'attività economica svolta dall'imprenditore; l'azienda è, invece, il complesso dei beni di cui l'imprenditore si avvale per svolgere l'attività stessa.

La natura giuridica dell'azienda ha dato luogo a divergenti opinioni.

Secondo la dottrina tradizionale l'azienda consisterebbe in un' universitas facti nota2.

Questa definizione non può tuttavia essere accolta: il concetto di universalità richiede l'appartenenza delle cose che la compongono allo stesso proprietario. Ciò non è richiesto nell'azienda: spesso i locali ove l'attività viene esercitata sono condotti in locazione dall'imprenditore, i macchinari sono concessi in leasing, le merci sono di proprietà di altri soggetti. Inoltre è titolare dell'azienda anche colui che, pur non essendo proprietario del complesso aziendale, diriga a un determinato fine produttivo o di scambio l'attività economica dell'azienda assumendone il rischio.

E' questa la ragione per la quale altri in dottrina fanno riferimento ad una figura di universalità ( universitas juris ) diversa da quella prevista dal codice nell'art. 816 cod.civ. nota3.

Secondo altri nota4 l'azienda sarebbe una cosa composta funzionale: i singoli cespiti ed i rapporti non sono collegati materialmente (come appunto avviene nella cosa composta, nella quale danno vita ad una forma fisica nuova), ma funzionalmente, vale a dire in ragione dalla loro destinazione, del loro impiego diretto ad uno scopo comune.

Alle teorie materialistiche, che ricorrono alle figure tradizionali del bene composto o dell'universalità si oppongono le teorie immaterialistiche, secondo le quali l'azienda dovrebbe essere considerata come un bene immateriale, come un fattore di organizzazione di vari beni e rapporti nota5.

Queste dispute hanno un' importanza relativa: quello che conta è uscire da una concezione di tipo descrittivo per approdare alla considerazione della normativa concreta che disciplina il fenomeno aziendale, rilevando che si tratta in definitiva di una figura specifica che, come tale, non è sussumibile in alcuna delle categorie codificate.
L'azienda non costituisce cioè un bene unitario suscettibile di diritti reali, ma può formare oggetto unitario di atti di disposizione, di rapporti di carattere obbligatorio o di provvedimenti amministrativi. E' tuttavia vero che, come è stato deciso, l'azienda appare suscettibile di essere posseduta come entità complessiva e che tale possesso può giungere fino alla maturazione dell'usucapione (Cass. Civ., Sez. Unite, 5087/2014).

L'azienda è dunque costituita da un insieme di beni di carattere disomogeneo: possono far parte di essa tanto beni materiali quanto immateriali. Non si dubita infatti che il marchio e la ditta (sicuramente beni immateriali) ne rappresentino elementi costitutivi.

Sorgono invece divergenze relativamente all'individuazione di ulteriori elementi costitutivi: se cioè debiti, crediti, avviamento possano ricomprendersi nell'ambito dei beni che danno vita all'azienda.

A fronte dell'opinione nota6 fondata sull'unità di tipo funzionale dell'azienda, unità che varrebbe a ricomprendere ciascuno di questi elementi assimilati funzionalmente ai mobili, immobili ed a quant'altro, si è fatto osservare che il termine "beni" di cui all'art. 2555 cod.civ. dovrebbe possedere la medesima portata di quello adoperato nell'art. 810 cod.civ. per designare le "cose che possono essere oggetto di diritti" nota7.

In aggiunta a ciò, il trasferimento di debiti e crediti nel caso di cessione dell'azienda si configura come semplice effetto naturale, potendo le parti diversamente accordarsi.

In definitiva le teoriche basate su una visione unitaria dell'azienda qualificano la stessa come universalità o come cosa composta funzionale, le c.d. teorie atomistiche esaltano i dati normativi che evidenziano la possibilità che i singoli elementi possano formare oggetto di separati rapporti giuridici.

Quello che conta è l'analisi della disciplina positiva, dalla quale è possibile desumere:

  1. che non risulta applicabile tout court all'azienda la disciplina prevista dal codice per le universalità (1156 , 1160 , 2784 cod.civ., norme che postulano la composizione di essa da soli beni mobili, potendosi al più fare riferimento all'art.1157 cod.civ. sulla inapplicabilità del principio possesso vale titolo ed all'art. 1170 cod.civ., sull'esperibilità dell'azione di manutenzione per tutelare il possesso dell'insieme) sia pure tenendo conto del riferito orientamento della S.C. in tema di possesso;
  2. che esiste una disciplina peculiare in tema di trasferimento dell'azienda per quanto attiene a crediti, debiti, contratti. Particolare attenzione merita la considerazione dell'avviamento dell'azienda che viene configurato come attitudine dell'azienda al fine di lucro. Come tale, dipendendo dall'esistenza o meno della clientela, esso può dirsi consistere in una qualità dell'azienda, ovvero un bene a sè stante, immateriale, un prodotto dell'ingegno, componente, con gli altri beni organizzati, dell'entità aziendale.

Non irrilevante è altresì distinguere tra attività agricola ed attività commerciale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1344/2013). La divergente disciplina attiene in ogni caso all'aspetto dinamico, vale a dire a quello legato alla nozione di impresa.

Note

nota1

V. Casanova, Impresa e azienda, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. X, Torino, 1974.E' il caso di rimarcare come, ai fini della configurabilità dell'azienda, non sia indispensabile che l'impresa sia in atto (con ciò ribadendosi la staticità della relativa nozione con riferimento al confronto tra essa e quella corrispondente all'impresa), tuttavia occorrendo la specificazione degli elementi che la rendano concretamente atta ad individuare il settore commerciale di operatività (cfr. Cass. Civ. Sez.I, 3973/04 ).
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nota2

Cfr. Tommasini, Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti, Milano, 1986, pp.192 e ss.; De Martini, Corso di diritto commerciale, Milano, 1983; Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.20; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980, p.216.
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nota3

Si vedano, tra gli altri, Biondi, I beni, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. IV, Torino, 1956, p.113; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.88.
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nota4

Così p.es. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.89; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.134; Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino, 1997, p.140.
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nota5

Ferrara, La teoria giuridica dell'azienda, Firenze, 1945, pp.112 e ss..
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nota6

Cfr. Graziani, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959, p.83; Auletta, Dell'azienda, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1949.
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nota7

Si vedano Colombo, L'azienda, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1979, pp.19 e ss.; Tedeschi, Le disposizioni generali sull'azienda, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, pp.8 e ss..
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Bibliografia

  • AULETTA, Azienda, opere dell'ingegno e invenzioni industriali, concorrenza (Artt. 2555-2642), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1947
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CASANOVA, Impresa e azienda: le imprese commerciali, Torino, Tratt dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XXXI, 1974
  • COLOMBO, L'azienda e il mercato, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. dir. Galgano, vol. XXVII, 1979
  • DE MARTINI, Corso di diritto commerciale, Milano, 1983
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
  • GRAZIANI, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TEDESCHI, Le disposizioni generali sull'azienda, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XVIII, 1983
  • TOMMASINI, Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, Milano, 1986

Prassi collegate

  • Il concetto di attività autonomamente organizzata ai fini IRAP

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