Cass. civile, sez. I del 2013 numero 1344 (21/01/2013)




Nell'attività dell'impresa agricola - con riferimento al testo, ratione temporis applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 228/2001 - rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame (cui la l. n. 102/1992 ha aggiunto l'acquacoltura) - anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione o al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.

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