Codice Civile art. 1160


USUCAPIONE DELLE UNIVERSALITA' DI MOBILI
1. L' usucapione di un' universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
2. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l' usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1160"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti