Il deconto delle imposte (agevolazioni prima casa)


V'è da considerare un ulteriore rilevante aspetto tributario connesso alla vendita della prima casa ed al successivo riacquisto della stessa: è possibile decontare dalle imposte indirette quanto già versato in occasione del precedente acquisto (a titolo di credito di imposta). Così se procedo a vendere la mia "prima casa" e ne vado ad acquistare un'altra posso "scalare" dall'imposta di registro dovuta a fronte di quest'ultimo acquisto quanto a suo tempo corrisposto allo stesso titolo per il primo acquisto. Questa possibilità permane anche per gli eventuali ulteriori acquisti di "prima casa" che fossero preceduti dall'alienazione della "prima casa" precedentemente acquistata.
Non è invece praticabile invocare legittimamente le agevolazioni in parola in relazione all'acquisto di un'abitazione successivamente "trasformandola" in ufficio senza avervi mai trasferito la residenza (Cass. Civ., Sez. V, 14173/13). Così non è possibile, sempre a causa del fatto di non avervi trasferito la propria residenza, rivendere l'immobile acquistato invocando le agevolazioni sia pure entro l'anno (entro il quale la residenza sarebbe stata da trasferire) ricomprando entro un ulteriore anno dalla vendita una nuova "prima casa" (CTR Roma, Sez. XI, 9580/2016).
Il credito di imposta compete anche nell'ipotesi di vendite e riacquisti "a catena", successivi cioè ad una seconda acquisizione di abitazione "prima casa" (Cass. Civ., Sez. V, 2072/2016).

Cosa accade nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia dichiarato di possedere, ai fini del conseguimento delle agevolazioni, requisiti in effetti insussistenti? Al riguardo l'Agenzia delle Entrate dispone della potestà di condurre accertamenti (entro il termine di tre anni, prorogabile di ulteriori due: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-T, 18391/13) all'esito dei quali eventualmente procedere al recupero delle imposte illegittimamente non corrisposte, maggiorate di una sovrattassa del 30% nonchè degli interessi di mora.

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