E' pari a cinque anni il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può revocare le agevolazioni fiscali "prima casa" conseguite in precedenza. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 18391 del 31 luglio 2013)

La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ordinariamente il fisco ha a disposizione tre anni per poter procedere al recupero delle maggiori imposte relative alla illegittima fruizione delle agevolazioni "prima casa". Detto termine viene prorogato di due anni (fin dunque a cinque anni) nell'ipotesi di inefficacia o di mancata presentazione dell'istanza di condono relativamente ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedura di valutazione pure nel differente caso della definizione delle violazioni concernenti all'applicazione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie, catastali.

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