Agevolazioni "prima casa": il credito d'imposta è fruibile anche più volte, sussistendone i requisiti. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2072 del 3 febbraio 2016)

In merito all'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro dovuta relativamente all'acquisto della prima casa, in caso di plurimi successivi atti di alienazione ed acquisto infra annuali, con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti, il contribuente può beneficiare dell'agevolazione solo se prova che l'acquisto sia finalizzato alla destinazione del nuovo immobile ad abitazione propria, in applicazione del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. Il contribuente, quindi, che vanti un credito d'imposta, può godere dello stesso, in forza del primo acquisto, anche più volte, fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova preliminarmente chiarire che la legge permette a chi acquista una "prima casa" dopo aver rivenduto l'alloggio già destinato a "prima casa" non soltanto di continuare a fruire delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto (imposta di registro al 2%, ipocatastali in misura fissa), ma anche di vantare un credito di imposta pari a quanto già sborsato a titolo di imposta di registro in riferimento all'acquisto della prima "prima casa" successivamente venduta. Con la pronunzia in esame viene chiarito che questo meccanismo vale indefinitivamente, "a catena" anche nell'ipotesi di successive vendite e riacquisti nei termini di legge.
Così se Tizio, dopo aver venduto l'appartamento già destinato a "prima casa" ed avere poi acquistato nuovo immobile sempre da adibire a "prima casa", lo rivende e procede ad un terzo acquisto "prima casa", non soltanto potrà fruire delle agevolazioni, ma anche del citato credito di imposta.

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