Il danno autoprovocato dal minore (responsabilità dei precettori)




Si discute se la responsabilità del precettore per il danno cagionato dal minore ai sensi del II comma dell'art. 2048 cod. civ. per culpa in vigilando valga soltanto nei casi di c.d. responsabilità "esterna", vale a dire nel caso di danno provocato dal soggetto sottoposto a sorveglianza a terzi o ad altro soggetto parimenti sottoposto alla medesima sorveglianza, oppure se sussista anche nell'ipotesi di c.d. responsabilità "interna" ossia di danno "autoprovocato"dal minore.

L'ipotesi classica di applicazione dell'art. 2048 cod. civ. (per alcuni l'unica), è quella della responsabilità "esterna", vale a dire della responsabilità per danno provocato a terzi dal soggetto sottoposto a sorveglianza ovvero provocato dal medesimo ad altro soggetto affidato allo stesso vigilante. Ad essa si contrappone l'ipotesi in cui la responsabilità riveste una rilevanza "interna" cioè la fattispecie del danno autoprocuratosi dal minore. In quest'ultimo caso, alcuni escludono l'applicabilità dell'art. 2048 cod. civ. .

Il fondamento di tale applicazione restrittiva viene indicato nella eccezionalità della norma, nonché nella circostanza che il testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non anche al minore stesso che si sia autoprocurato una lesione. L'orientamento che circoscrive l'ambito di operatività della norma (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8263/96 e Cass. Civ. Sez. III, 5268/95 ) nel senso sopra descritto non è tuttavia univoco: soprattutto nella casistica più recente si riscontrano infatti interpretazioni estensive dell'art. 2048 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8390/95 ).In particolare, il contrasto giurisprudenziale, risolto dalla Cass. Civ. Sez. Unite, 9346/02 , si poneva nei seguenti termini.

L'orientamento contrario alla configurabilità della presunzione di responsabilità a carico dei precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso era seguito da tre sentenze.

L'indirizzo risale ad un pronunziamento della S.C. risalente alla fine degli anni '50. Nella fattispecie, un alunno della prima elementare dell'Istituto Scuola Svizzera di Napoli, mentre tentava di estrarre il pennino da un'asticciola, restava colpito dal pennino all'occhio destro, con compromissione della capacità visiva. La pronunzia condivideva l'opinione della corte d'appello, la quale aveva ritenuto inapplicabile l'art. 2048, II comma, cod. civ. , dal momento che "il particolare titolo di responsabilità contemplato dall'art. 2048 cod. civ. trova luogo soltanto allorquando il fatto illecito dell'incapace cagioni danno ad un terzo, non anche se le conseguenze lesive ricadano sull'incapace stesso".

Ad analoga conclusione perviene la sentenza 5268/95 . Si trattava del caso di una bambina di cinque anni, che, mentre si trovava nel giardino di una scuola materna comunale, si era procurata lesioni rimanendo incastrata sotto il seggiolino di un'altalena a barre fisse.
La sentenza, che richiama il precedente citato, afferma testualmente che "l'ambito di operatività della norma in esame è limitato al caso in cui il minore, capace di intendere e di volere, cagioni ad altri un danno ingiusto, non, invece, all'ipotesi in cui il minore procuri a sè una lesione; e tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che lo stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non, invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio".

Viceversa, il contrapposto orientamento, favorevole ad un'interpretazione estensiva della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2048, II comma, cod. civ. si fonda sulla considerazione secondo la quale la presunzione di colpa può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando sempre la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

Il contrasto è stato risolto da Cass. Civ. Sez. Unite, 9346/02 : ad avviso delle Sezioni Unite merita adesione l'orientamento contrario alla configurabilità della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, II comma, cod. civ. a carico dei precettori per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.

A sostegno dell'indirizzo restrittivo militano vari argomenti:

1. la giurisprudenza, nell'unica occasione in cui ha avuto modo di pronunciarsi sulla presunzione prevista dall'art. 2047 cod. civ. , ha affermato (con la sentenza della Cass. Civ. Sez. III, 2012/67) che la detta presunzione "è stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, i quali cagionino danni, e non trova, quindi, applicazione nell'ipotesi inversa di incapaci i quali siano i soggetti passivi dell'evento di danni".

Ora, per pacifica giurisprudenza, le norme dettate dagli artt. 2047 e 2048 cod. civ. si differenziano soltanto in relazione all'esistenza o meno della capacità di intendere o di volere del minore.

2. Va altresì rilevato, sul piano dell'interpretazione letterale, che l'art. 2048, II comma, cod. civ. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antigiuridico, lesivo di un terzo. Ed allora, poiché non può ritenersi fatto illecito, obiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a se stesso (come è avvenuto nel caso considerato dalla sentenza della Cass. Civ. Sez. III, 5268/95), questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048, II comma, cod. civ. .

3. Secondo autorevole opinione, alla quale le Sezioni Unite aderiscono, nella ricostruzione della disciplina della responsabilità aquiliana, l'art. 2048 cod. civ. è concepito come norma di "propagazione" della responsabilità, in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando, chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d'arte. G iova osservare come la prevalente dottrina sia orientata nel senso che la norma in esame sia dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio di un danno conseguente all'agire dei minori.

In conclusione, componendo il contrasto, le Sezioni Unite escludono che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, II comma, cod. civ. nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso.

Il contrario assunto postula infatti una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva.

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, secondo le citate Sezioni Unite, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. , bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. (in questo senso, cfr. Giudice di Pace di Lecce, 4483/2016).

Quanto all' istituto scolastico, precisa la Corte che l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso nota1. Si veda in questo senso Cass. Civ., Sez. III, 22752/13 che ha precisato come tale obbligazione di vigilanza e controllo si estendano anche ad ambiti spaziali quali il cortile antistante l'edificio scolastico.

Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile.

Le Sezioni Unite precisano, infine, che, nonostante la qualificazione alla stregua di responsabilità contrattuale, opera anche nel caso di danno autocagionato dal minore, la norma dell'art. 61, II comma, Legge 312/80 che esclude per gli insegnanti dipendenti pubblici la possibilità che siano convenuti direttamente in giudizio, attribuendo la legittimazione passiva al solo Ministero dell'Istruzione, e limita la loro personale responsabilità, che il Ministero faccia valere in via di regresso, ai soli casi di dolo e colpa grave.

Note

nota1

In tal senso, espressamente, si veda la sentenza della Cass. Civ. Sez. III, 5268/95 .
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