Responsabilità dell’Istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a sè medesimo: ambito spaziale della sfera di controllo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22752 del 4 ottobre 2013)

In ipotesi di danno cagionato dall'alunno a se medesimo, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Nella specie, è compreso anche il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi: l'istituto è dunque tenuto a osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche il cortile antistante la scuola è nella sfera di controllo dell'Istituto, dunque anche su di esso deve essere esercitata quell'attività di vigilanza che costituisce obbligazione contrattuale in capo all'Istituto stesso e scaturente dall'iscrizione dell'alunno.

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