Cass. civile, sez. III del 1996 numero 8263 (13/09/1996)


La responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori ai sensi dell'art. 2048 c.c. può concorrere con quella degli stessi minori fondata sull'art. 2043 c.c. se capaci di intendere e di volere. Del pari, il vincolo di solidarietà sussiste anche tra la responsabilità dei genitori da un lato e quella dei precettori dall'altro, fondate rispettivamente sulla culpa in educando e sulla culpa in vigilando, quando sia stata accertata una inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.Incorre nella responsabilità ex art. 2048 c.c. per le lesioni riportate da un allievo per il fatto colposo di altro allievo, l'insegnante di scuola elementare che in violazione dell'art. 350 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, abbia reso possibile l'accaduto in un'aula priva di sorveglianza, dopo aver preso in consegna l'intera classe.Ai fini della responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore, a norma dell'art. 2048 c.c., la circostanza che il figlio abbia frequentato la scuola e sia avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione di "culpa in educando" all'uopo occorrendo che sia stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità.

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