Cass. civile, sez. III del 1995 numero 5268 (13/05/1995)


Il personale scolastico non può essere considerato responsabile per "culpa in vigilando" del danno autocagionatosi da un alunno con un'azione repentina ed imprevedibile (nella specie, una bambina si autoprocura delle lesioni, rimanendo incastrata sotto il seggiolino di un'altalena nel giardino di una scuola materna municipale).La responsabilità degli insegnanti è limitata al caso in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non, invece, all'ipotesi che lo stesso procuri a sè una lesione.L'art. 2048 c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio (nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa, a norma dell'art. 2048 c.c., per "culpa in vigilando".

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